I regolamenti comunitari prevedono che alcune prestazioni siano inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea e che, quindi, debbano essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui l’interessato risiede e in base ai criteri previsti dalla legislazione di tale Stato.
Per l’Italia, sono inesportabili le seguenti prestazioni:
- pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
- pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell’11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell’11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
- integrazione dell’assegno d’invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
- assegno sociale (legge n. 335 dell’8 agosto 1995);
- maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).
Il trasferimento all’estero DELLA RESIDENZA di colui che riceve una di queste prestazioni, pertanto, comporta la perdita del diritto alla stessa.
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