La mobilità sanitaria internazionale negli Stati UE e negli Stati in convenzione
Il sistema di Mobilità Internazionale si colloca come parte del più vasto sistema di assistenza a carico dello Stato ed ha lo scopo di tutelare, dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
In applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72 e di quanto disposto dalle singole convenzioni, i nostri assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari (turismo studio, lavoro, pensionati che trasferiscono la residenza), per poter usufruire dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano, devono presentare alle istituzioni competenti o ai prestatori di cure degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto di godere delle prestazioni sanitarie.
Sulla base di questi attestati viene erogata l’assistenza e, in seguito, gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le fatture a questo Ministero, quale organismo di collegamento, chiedendone il rimborso .
Il Ministero, a sua volta, per conto delle Regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all’assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia.
Debiti e crediti vengono imputati alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti.
Come accennato in precedenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria, è necessario che l’assistito presenti alla struttura sanitaria o all’istituzione competente un formulario che attesti il suo diritto a godere delle prestazioni sanitarie.
Tale attestato viene rilasciato dall’istituzione del luogo ove l’assistito è assicurato, in Italia dalla ASL di residenza.
L’attestato di diritto permette al suo titolare di ricevere le prestazioni sanitarie in forma diretta alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato e nulla è dovuto se non l’eventuale partecipazione alle spese.
Inoltre a seconda dell’attestato e quindi della situazione protetta, e a secondo di quanto previsto dalla singola convenzione, si ha una copertura sanitaria completa o limitata a determinate prestazioni.
E pertanto, ad esempio :
- un’assistenza sanitaria completa viene assicurata
– dal modello E106 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) al lavoratore distaccato (ed ai familiari che risiedono con lui),
– dal modello E121 (o dal modello equivalente previsto da una convenzione) ai pensionati che trasferiscono la residenza in un altro Paese e ai propri familiari (residenti nello stesso paese o in uno diverso)
- un’assistenza altamente specializzata viene assicurata dal modello E112 ( o dal modello equivalente previsto da una convenzione)
- un diritto di accesso diretto alle cure sanitarie che si rendono necessarie “nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora” viene assicurato dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia, o dal suo certificato sostitutivo provvisorio, in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo o per brevi missioni.
- un’assistenza limitata alle sole cure urgenti viene assicurata dal modello previsto dalle singole convenzioni in caso di temporaneo soggiorno per motivi diversi dal lavoro.
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=957&menu=italiani
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire/healthcare/index_it.htm