Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:
Decorrenza | Uomini | Donne |
dal 1° gennaio 2012 al
31 dicembre 2012 |
42 anni e 1 mese
(pari a 2188 settimane) |
41 anni e 1 mese
(pari a 2136 settimane) |
dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2013 |
42 anni e 5 mesi*
(pari a 2205 settimane |
41 anni e 5 mesi*
(pari a 2153 settimane) |
dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2015 |
42 anni e 6 mesi*
(pari a 2210 settimane) |
41 anni e 6 mesi*
(pari a 2158 settimane) |
Dal 1° gennaio 2016 | 42 anni e 6 mesi**
(pari a 2210 settimane) |
41 anni e 6 mesi**
(pari a 2158 settimane) |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).
Nel caso in cui l’età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
– pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
– inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del2011, inmateria di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6.
2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a)
Decorrenza | Uomini | Donne |
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 42 anni e 1 mese
(pari a 2188 settimane) |
41 anni e 1 mese
(pari a 2136 settimane) |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 42 anni e 5 mesi*
(pari a 2205 settimane) |
41 anni e 5 mesi*
(pari a 2153 settimane) |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 42 anni e 6 mesi*
(pari a 2210 settimane) |
41 anni e 6 mesi*
(pari a 2158 settimane) |
Dal 1° gennaio 2016 | 42 anni e 6 mesi**
(pari a 2210 settimane) |
41 anni e 6 mesi**
(pari a 2158 settimane) |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.
- b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l’anno2012 a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell’adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3 Pensione anticipata opzione donne
Donne in pensione a 57 anni e tre mesi? Si può fare, ma solo fino al 2015.
Le lavoratrici, classe 1956, potranno anticipare l’uscita dal lavoro in presenza di almeno 35 anni, di contributi.
Dal primo gennaio 2013 ha preso il via l’ultimo triennio di operatività dalla riforma Maroni, che consente alle donne di andare in pensione all’età di 57 anni e tre mesi se dipendenti o a 58 anni e tre mesi se autonome, a condizione che scelgano il sistema contributivo.
Tale opportunità è sopravvissuta quindi alla riforma Fornero, per cui ancora oggi e fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono optare per la liquidazione della (vecchia) pensione di anzianità, in base ai predetti requisiti aumentati della speranza di vita di tre mesi e a condizione di avere la pensione calcolata con il sistema contributivo. L’opzione è possibile a patto che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, tenendo cioè conto delle finestre che in questo caso continuano ad applicarsi.