Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.
1 Requisito anagrafico
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
- a) per le lavoratriciiscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendentied alle forme sostitutive della medesima:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 62 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 62 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 63 anni e 9 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 | 65 anni e 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi** |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- b) per le lavoratriciiscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 | 63 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 | 63 anni e 9 mesi* |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 | 64 anni e 9 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 | 65 anni e 9 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi** |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- c) per i lavoratoriiscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendentied alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 66 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 | 66 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi** |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- d) per i lavoratoriiscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomie alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 | 66 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 | 66 anni e 3 mesi* |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 3 mesi** |
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:
– non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995);
– invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).
2 Requisito contributivo
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE Integrazione al trattamento minimo
Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al trattamento minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una pensione a carico di un’Istituzione estera, ha diritto ad una quota di integrazione al trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo.
NB: al compimento dell’età pensionabile il titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l’integrazione al trattamento minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano ( Delibera n. 126 del 1° luglio 1988).
INESPORTABILITÀ
(principio valido anche per le pensioni in regime autonomo italiano)
I pensionati, residenti in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, in uno stato aderente all’Accordo SEE o in Svizzera, non possono beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo in base all’ applicazione del principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive (regolamento CEE n. 1247/92 e regolamento CE n. 883/2004).
Per quanto concerne l’integrazione al trattamento minimo prevista dalla legislazione italiana, si precisa che essa figura, secondo l’articolo 70 del regolamento CE n. 883/2004, nell’allegato X di detto regolamento, tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Poiché il regolamento n. 883/2004 conferma quanto già previsto dalla precedente regolamentazione (regolamento CEE n.1247/92), tali prestazioni sono erogate dallo Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione di tale Stato e sono a carico dello stesso.
Ne consegue che l’integrazione al trattamento minimo – spettante a carico dell’assicurazione italiana in base all’articolo 8 della legge n. 153/69 e successive modifiche, tenendo conto dell’importo della o delle pensioni estere – deve essere concessa, sussistendone i requisiti, esclusivamente al pensionato che sia residente in Italia.
Inoltre in base al regolamento CE n.647/2005 (circ. 10 del 30/01/2006) a decorrere dal 1 giugno 2005 non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla l. 544 del 29/12/1988 e successive modifiche, ai soggetti residenti sul territorio di uno degli Stati dell’UE diversi dall’Italia.
Si evidenzia che con l’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera e ai Paesi SEE, la maggiorazione sociale è divenuta inesportabile anche in tali Stati a decorrere dal 1° aprile 2012 per la Svizzera e dal 1° giugno 2012 per i Paesi SEE (circ. n. 111 del 14.09.2012)
In sintesi in Italia le prestazioni a carattere non contributivo a carico dello Stato di residenza sulla base del regolamento CE n. 883/2004 (allegato X) sono le seguenti:
a) pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell’11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell’11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
f) integrazione dell’assegno d’invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
g) assegno sociale (legge n. 335 dell’8 agosto 1995);
h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre1988 e successive modifiche).